SICILIA VERA

STATUTO

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

Sicilia Vera è il movimento politico dei siciliani liberi e forti, costituito sotto forma di Associazione non riconosciuta, che, alla luce del sole, promuove la Sicilianità e l’Indipendenza dei Siciliani quale autentica ed equilibrata espressione delle municipalità e della società auto organizzata. La denominazione del movimento è “Sicilia Vera”, d’ora innanzi anche “Sicilia Vera” o semplicemente “Movimento“, di cui il termine “Vera” è l’acronimo di “Verso una Economia Regionale Autonoma”, quale presupposto sostanziale ed inscindibile della autonomia politica prevista nei principi statutari della Regione Siciliana e recepiti dalla Costituzione Italiana.

Sicilia Vera è un movimento democratico, politico, popolare, plurale e federalista, disciplinato dal presente statuto e dai regolamenti statutari, che opera prevalentemente nel territorio della Regione Siciliana ma svolge la propria attività di rappresentanza sull’intero territorio nazionale e negli Stati Europei ed extraeuropei.

La sede del movimento è in Messina, via Oratorio San Francesco, is. 306, n. 5 – scala B.  Essa potrà essere trasferita presso un altro indirizzo con delibera del Congresso federale nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito con modificazioni in Legge n. 13 del 21 febbraio 2014, così come eventualmente modificato da successive disposizioni.

Il Comitato esecutivo potrà, altresì, aprire, trasferire e chiudere, sedi nazionali secondarie in tutto il territorio nazionale nonchè all’estero presso le località ove hanno sede le istituzioni dell’Unione europea.

 

ART. 2 – PRINCIPI E FINALITA’

Sicilia Vera si prefigge di far raggiungere alla Sicilia un maggior livello di indipendenza politica ed economica rispetto all’attuale grado di autonomia, mediante il buon governo delle autonomie locali e della Regione Siciliana, cancellando l’attuale neocentralismo politico, gestionale e finanziario dello Stato Italiano e della Regione Siciliana nei confronti delle autonomie locali.

Sicilia Vera si batterà nel medio periodo per l’integrale applicazione dello Statuto Siciliano, promulgato con Regio Decreto n. 455 del 15 maggio 1946, per valorizzare l’indipendenza politica ed economica del Popolo Siciliano.

Sicilia Vera, ispirandosi ai principi “sturziani” dell’Autonomia quale armonico equilibrio tra le municipalità ed i corpi intermedi della società siciliana, intende rappresentare la “Lega delle Municipalità” ponendo al centro della propria azione politica la difesa e la valorizzazione delle identità locali siciliane aggregando e promuovendo le realtà civiche e garantendone l’autodeterminazione nella scelta delle alleanze politiche per il governo locale mediante forme di partecipazione popolare per l’individuazione della classe politica nelle autonomie locali.

Sicilia Vera è anche uno strumento per combattere tutte le forme di mafia che impediscono alla Sicilia di affrancarsi dalla criminalità organizzata, dal pizzo legalizzato della mala burocrazia e dalle lobby politico-clientelari.

Sicilia Vera promuove la politica del fare e della responsabilità, quale diretta correlazione tra cariche pubbliche e risultati conseguiti, in alternativa all’attuale e diffuso utilizzo delle istituzioni quale strumento di mala gestione del denaro pubblico e di rappresentanza politica fine a se stessa ed autoreferenziale.

L’azione politica di Sicilia Vera è finalizzata all’introduzione, nel sistema pubblico nazionale e regionale allargato e negli statuti delle autonomie locali, di principi di etica sull’utilizzo del denaro pubblico con particolare riferimento alla efficienza, efficacia ed economicità della spesa pubblica.

Sicilia Vera promuove il “made in sicily” con proposte ed azioni politiche tendenti alla creazione e valorizzazione delle filiere corte, sostenendo con il metodo incentivante delle attività e dei servi collaterali, la produzione ed il consumo dei prodotti e dei servizi siciliani.

Sicilia Vera si prefigge, inoltre, di:

–   destrutturare l’attuale assetto organizzativo della Regione Siciliana semplificando il sistema politico-amministrativo regionale accorpando e riducendo gli uffici regionali centrali e decentrati;

– rivedere la ripartizione delle competenze tra Regione ed autonomie locali attuando il decentramento di funzioni, gestione e risorse anche mediante la creazione di un livello di governo intermedio tra i comuni e la regione;

–   individuare un definitivo equilibrio finanziario tra la Regione e le autonomie locali in applicazione della pari dignità costituzionale introdotta dalla riforma del titolo V della Costituzione Italiana e dei decreti attuativi del federalismo fiscale;

–   valorizzare le autonomie locali attribuendogli la titolarità delle principali pianificazioni territoriali e delle azioni di sviluppo locale;

–   avviare interventi di risanamento dei conti pubblici regionali e nazionali mediante politiche di dismissioni finalizzate al ridimensionamento del sistema pubblico regionale allargato;

–   modificare gli attuali principi dell’autorizzazione preventiva dei procedimenti amministrativi ispirandoli alla logica del “tutto si può fare” in tempi predefiniti salvo ciò che è espressamente vietato dalla pubblica amministrazione;

–   promuovere nuove forme di pianificazione urbanistica anche mediante la previsione di partenariati pubblico-privato quali i piani strategici locali e regionali che in modo concertativo e trasparente individuino, anche in deroga alle norme urbanistiche-ambientali-paesaggistiche, gli insediamenti produttivi nonchè le opere ed i servizi strategici di rilevanza pubblica regionale e locale finanziabili e realizzabili dall’imprenditoria privata;

–   garantire il ricambio generazionale della classe politica con l’individuazione di limiti ai mandati elettorali nelle istituzioni e la selezione della classe dirigente mediante forme di partecipazione popolare per l’individuazione delle candidature nelle liste di Sicilia Vera o in altre liste in rappresentanza di Sicilia Vera.

Sicilia Vera, inoltre, si prefigge di contribuire alla fondazione di un movimento politico meridionalista finalizzato a valorizzare il Sud Italia mediante piani straordinari di semplificazione amministrativa e fiscale accompagnati da consistenti  investimenti per superare il divario infrastrutturale.

 

ART. 3 ATTUAZIONE DEI PRINCIPI STATUTARI

I principi statutari di Sicilia Vera si attuano, tra l’altro, mediante:

  1. la partecipazione diretta a competizioni elettorali con l’utilizzo del proprio simbolo e/o la candidatura di propri soci in altre liste di partiti e/o movimenti politici con le medesime finalità o che diano voce ai principi di Sicilia Vera;
  2. la federazione con partiti nazionali per potenziare la propria azione politica anche con propri candidati per le elezioni di camera e senato o per il rinnovo del parlamento europeo;
  3. la promozione della costituzione anche con altri soggetti politici di un movimento politico meridionalista per la presentazione di liste per il rinnovo del parlamento italiano ed europeo;
  4. la costituzione di un movimento giovanile che renda effettiva la partecipazione dei giovani alle attività politiche garantendone un’adeguata rappresentanza negli organi decisionali del movimento, nelle liste elettorali e nelle nomine politiche negli enti e nelle istituzioni di competenza del movimento;
  5. l’istituzione di una scuola di formazione politica e di governo delle autonomie locali;
  6. la costituzione di una fondazione che valorizzi la sicilianità con particolare riguardo agli antichi mestieri ed alle tradizioni popolari, agro-pastorali ed ambientali;
  7. la creazione di una piattaforma multimediale audio – video denominata “Orgoglio Siculo” per divulgare e promuovere le attività del Movimento anche mediante forum virtuali di confronto e di dibattito politico;
  8. la creazione di organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attività editoriale;
  9. la promozione dell’auto-organizzazione dei cittadini in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità;
  10. la redazione di un codice deontologico finalizzato alla selezione della propria classe dirigente;
  11. l’organizzazione di eventi e di specifiche campagne di sensibilizzazione per la raccolta di fondi, oltre a quelli ordinari derivanti dai soci e dagli sponsor, destinati al finanziamento delle attività del Movimento;
  12. l’autofinanziamento del Movimento da parte dei soci eletti o designati negli organi di rappresentanza politica tramite le liste di Sicilia Vera o tramite l’indicazione politica di Sicilia Vera, per tutta la durata del mandato ed a prescindere dalla permanenza del rapporto di affiliazione tra gli eletti o designati e Sicilia Vera;
  13. la promozione di consulte ed iniziative con il mondo dell’associazionismo sindacale, imprenditoriale e degli interessi diffusi in generale;
  14. la nascita ed il coordinamento dei “Gruppi di Liberazione” in sigla GDL sulla piattaforma “Orgoglio Siculo”.

Per l’attuazione dei principi statutari Sicilia Vera, ferma restando l’assenza di finalità di lucro, potrà compiere qualsiasi attività economica ed imprenditoriale, mobiliare ed immobiliare, ivi inclusa la costituzione e/o la compartecipazione a società in qualunque forma giuridica costituita.

 

ART. 4 – SOCI

I soci di Sicilia Vera Vera sono coloro che abbiano compiuto i quattordici anni di età e che condividendo i principi del Movimento facciano richiesta di iscrizione secondo i principi previsti dal presente Statuto.

II numero dei soci è illimitato e sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

socio attivista è colui che si impegna a  contribuire all’attuazione dei  principi  statutari di Sicilia Vera mediante la  propria personale e gratuita collaborazione, con il versamento annuale della quota associativa o di altre eventuali contribuzioni volontarie una tantum per specifiche iniziative, con la candidatura alle competizioni elettorali nelle liste predisposte dal movimento o in rappresentanza del movimento in liste predisposte congiuntamente con altri partiti o movimenti, con la partecipazione a tutte le attività del movimento usufruendo di tutti i servizi e vantaggi derivanti dal rapporto di affiliazione e con l’uso senza alcuna limitazione, se non espressamente prevista, dei beni strumentali del Movimento.

I soci attivisti possono contribuire alle finalità del Movimento mediante anticipazioni infruttifere  per far fronte a periodi transitori di carenza di risorse per la gestione corrente del Movimento.

La qualifica di Socio attivista è incompatibile con l’iscrizione o l’adesione a qualsiasi altro partito o movimento politico, a liste civiche non autorizzati dall’organo competente o ricompresi tra quelli preclusi da Sicilia Vera.

Il verificarsi di tale incompatibilità è motivo di espulsione da Sicilia Vera e dai comitati di riferimento per competenza territoriale, secondo le procedure previste dal presente Statuto;

socio simpatizzante è colui che è iscritto anche ad altri movimenti o partiti politici e che si affilia a Sicilia Vera perchè ne condivide i principi ed i valori ed intende contribuire a sostenerne le attività collaborando saltuariamente o contribuendo economicamente per specifiche iniziative.

I soci simpatizzanti non possono essere candidati nelle liste di Sicilia Vera o ricoprire incarichi di rappresentanza politica negli organi del movimento ma hanno il diritto di essere informati delle attività del movimento e partecipare a tutte le iniziative usufruendo delle medesime possibilità ed agevolazioni riservate per i soci sostenitori. La partecipazione dei soci simpatizzanti solo all’assemblea dei soci è meramente consultiva e non concorre alla determinazione dei quorum di validità dell’assemblea;

socio ambasciatore è il socio attivista che riveste cariche pubbliche istituzionali nelle autonomie locali, nel parlamento siciliano, italiano ed europeo. Gli ambasciatori sono i responsabili dell’attuazione dei principi di buon governo nelle istituzioni che rappresentano i valori e connotano l’azione politica di Sicilia Vera. Gli ambasciatori, per l’espletamento del proprio mandato, hanno il diritto di usufruire di tutte le relazioni politiche e sociali e dei servizi di segreteria che Sicilia Vera ha avuto la capacità di creare nel tempo. Gli ambasciatori sono tenuti, oltre agli obblighi ed ai doveri già previsti per i soci attivisti, a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati periodicamente dal movimento e devono contribuire alle complessive attività versando periodicamente il seguente contributo:

– il dieci per cento (10%) dell’indennità lorda, compreso l’eventuale trattamento di fine mandato, prevista dalle normative vigenti in base alle fasce di popolazione per il ruolo istituzionale ricoperto nelle autonomie locali;

– il quindici per cento (15%) dell’indennità lorda, compreso l’eventuale trattamento di fine mandato, prevista dalle normative vigenti per il ruolo istituzionale ricoperto nei parlamenti o negli organi di governo regionale, nazionale o europeo;

– un contributo straordinario non superiore al cinque per cento (5%) dell’indennità annuale lorda riscossa o da riscuotere per il ruolo istituzionale ricoperto nelle autonomie locali al fine di contribuire alle spese delle campagne elettorali sovracomunali ove Sicilia Vera sia presente con proprie liste e/o con liste composite e/o con propri candidati in altre liste;

– un contributo straordinario non superiore al dieci per cento (10%) dell’indennità annuale lorda riscossa o da riscuotere per il ruolo istituzionale ricoperto nei parlamenti o negli organi di governo regionale, nazionale o europeo al fine di contribuire alle spese delle campagne elettorali sovracomunali ove Sicilia Vera sia presente con proprie liste e/o con liste composite e/o con propri candidati in altre liste.

Le predette modalità di contribuzione da parte dei soci ambasciatori saranno dettagliatamente disciplinate da un apposito regolamento e da specifici accordi che dovranno essere stipulati tra Sicilia Vera e gli stessi ambasciatori.

Sicilia Vera articola la propria attività di proselitismo mediante la partecipazione dei soci alle iniziative dei “comitati” territoriali e/o tematici di cui al successivo all’art. 9.

I soci attivisti, simpatizzanti e ambasciatori hanno il dovere di:

– rappresentare e sostenere il Movimento conformando il loro comportamento a requisiti di onorabilità e rispettabilità;

– impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita del Movimento diffondendo i suoi programmi e le sue idee;

– promuovere la costituzione dei “Gruppi di Azione” in sigla GDA sulla piattaforma “Orgoglio Siculo”;

– conformarsi alle indicazioni provenienti dagli organi del Movimento.

I soci devono versare la quota annuale associativa e sottoscrivere la relativa domanda di adesione con il rilascio della tessera identificativa dell’affiliazione.

Con la domanda di rinnovo della tessera annuale i soci devono versare la quota associativa e riconfermare l’accettazione dello statuto e degli eventuali regolamenti statutari di Sicilia Vera.

La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell’adesione comporta la perdita della qualità di socio.

La perdita della qualifica di socio si ha, inoltre, nei seguenti casi:

  1. a) per dimissioni;
  2. b) per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione entro il termine previsto dall’apposito regolamento;
  3. c) per espulsione, secondo quanto previsto dall’art. 23 del presente Statuto.

La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell’ex socio o dei suoi eredi.

La perdita della qualifica di socio non comporta la decadenza per il medesimo degli obblighi o contribuzioni economiche precedentemente assunti all’atto della sottoscrizione della domanda di adesione o all’atto di una designazione o accettazione di candidatura nelle liste promosse da Sicilia Vera.

 

ART. 5 – SPONSOR

Gli sponsor di Sicilia Vera sono coloro che, pur condividendo le finalità del movimento, non intendono creare alcun vincolo associativo limitandosi a garantire il sostegno economico per singole iniziative promosse da Sicilia Vera, in attuazione degli scopi statutari, mediante l’elargizione di contributi economici o in beni e servizi non ripetibili per la gestione corrente di Sicilia Vera.

 

ART. 6 CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dai soci attivisti mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici.

II regolamento congressuale per la composizione degli organi interni e per la designazione degli organi di rappresentanza politica dovrà prevedere, tra l’altro, apposite garanzie per le eventuali minoranze interne al movimento.

Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese, effettivamente sostenute, documentate e richieste entro l’anno solare. I soci possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività svolta per conto del movimento purchè siano regolarmente documentate, richieste ed autorizzate dal tesoriere anche con atto successivo.

Sicilia Vera promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

 

ART. 7 – PIATTAFORMA “ORGOGLIO SICULO”

La piattaforma “Orgoglio Siculo” è lo strumento per diffondere e sviluppare una nuova formula di partecipazione diretta che abbraccia i principi della “democrazia partecipata”, una nuova visione del Crowdfunding, trasportata da un nuovo concetto di “social network” e modellata su una nuova dialettica comunicativa. I “Gruppi di Azione” in sigla GDA saranno i veri protagonisti della piattaforma “Orgoglio Siculo”. La piattaforma “Orgoglio Siculo” sarà a tutti gli effetti una palestra di vita per coloro che intendono contribuire a migliorare la società mediante il buon governo delle istituzioni e dei corpi intermedi. L’istituzione ed il funzionamento della piattaforma “Orgoglio Siculo” sarà disciplinato da un apposito regolamento predisposto dal Comitato Esecutivo ed approvato dal Consiglio Federale

 

ART. 8 – GRUPPI DI LIBERAZIONE

Sicilia Vera riconosce le spontanee aggregazioni costituite sulla piattaforma denominata “Orgoglio Siculo” composte da almeno quindici (15) elementi, che dichiarino di conoscere ed accettare lo Statuto di Sicilia Vera, i suoi principi e le sue finalità statutarie, che si impegnano a promuovere e condividere sul territorio mediante l’organizzazione di incontri e di eventi divulgativi.

Le aggregazioni che si costituiranno sulla piattaforma “Orgoglio Siculo” prendono la denominazione di “Gruppo di Liberazione” in sigla GDL alla quale si aggiungerà Sicilia Vera e la denominazione territoriale di appartenenza (es.  – Messina;  – Milazzo, etc.).

Ogni “Gruppo di Liberazione” in sigla GDL dovrà designare un proprio portavoce, il quale rappresenta il gruppo nei rapporti all’esterno e risponde nei confronti dei terzi e di Sicilia Vera delle attività svolte dallo stesso.

La costituzione ed il funzionamento del “Gruppo di Liberazione” in sigla GDL sarà disciplinato da un apposito regolamento predisposto dal Comitato Esecutivo ed approvato dal Consiglio Federale.

 

ART. 9 – COMITATI

L’articolazione territoriale di Sicilia Vera (provinciale, comunale, comprensoriale, tematica) è rappresentata da associazioni rette da un proprio statuto e contraddistinte con un proprio codice fiscale e/o partita I.V.A. denominate “comitati”   con la specificazione del livello territoriale seguita dalla sigla Sicilia Vera ed il nome dell’ambito territoriale di riferimento.

Ciascun Comitato gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge e ha libertà di iniziativa e di attività nel rispetto della linea politica, programmatica e d’azione generale espressa dal Congresso federale e dal Consiglio federale di Sicilia Vera.

Gli organi statutari dei comitati comunque denominati sono:

  1. Congresso
  2. Assemblea dei soci
  3. Consiglio Direttivo
  4. Segretario
  5. Responsabile organizzativo.

Gli statuti dei comitati nell’ambito della propria autonomia organizzativa possono prevedere altri organi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nei precedenti punti.

La costituzione e gli statuti dei comitati, comunque denominati, devono sostanzialmente uniformarsi alle norme previste del presente Statuto ed al regolamento attuativo che ne disciplina il relativo funzionamento.

I comitati hanno un proprio fondo comune e proprie risorse economiche in quanto sono dotati di autonomia amministrativa e contabile rispetto a Sicilia Vera ed agli enti promossi dalla stessa.

Sicilia Vera non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dai comitati.

Ciascun comitato prima di utilizzare i segni distintivi di Sicilia Vera deve essere espressamente autorizzato a completamento delle attività di verifica della corretta costituzione dei comitati medesimi.

I responsabili legali e gli organi decisionali dei comitati dovranno rispondere con il proprio fondo comune e/o in proprio di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto del comitato dagli stessi rappresentato.

La costituzione ed il funzionamento dei Comitati sarà disciplinato da un apposito regolamento predisposto dal Comitato Esecutivo ed approvato dal Consiglio Federale.

 

ART. 10 – COMMISSARIAMENTO E SCIOGLIMENTO DEI COMITATI

Il Consiglio Federale può, in presenza di gravi motivi e su proposta del coordinatore federale, commissariare gli organi dei comitati territoriali, anche regionali, con contestuale nomina di un commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell’organo commissariato. Il provvedimento del Consiglio Federale è immediatamente esecutivo.

Avverso il provvedimento di commissariamento può essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato disciplinare e di garanzia.

Sono da considerarsi gravi motivi che comportano il commissariamento:

  1. a) mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo statuto;
  2. b) mancata indizione del congresso nei termini previsti dallo statuto;
  3. c) inadeguatezza dell’organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo;
  4. d) irregolarità amministrative;
  5. e) irregolarità economiche e finanziarie.

Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione del comitato con la nomina di un commissario ad acta con il compito di ricostituire il Comitato.

 

ART. 11 RISORSE ECONOMICHE E FONDO COMUNE

II fondo comune di Sicilia Vera è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque gli dovessero pervenire per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della legge.

In particolare il fondo comune è costituito:

  1. dalle quote associative e dai contributi ordinari e/o straordinari dei soci e degli sponsor;
  2. dagli investimenti mobiliari ed immobiliari;
  3. dalle erogazioni e dai lasciti a favore del Movimento e dalle eventuali devoluzioni di beni ad esso fatte a qualsiasi titolo da soggetti ed enti pubblici e/o privati;
  4. dai ricavi derivanti da eventuali attività commerciali marginali svolte, direttamente o mediante proprie società, per fini istituzionali;
  5. dai contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e/o privati per specifiche attività;
  6. dalle anticipazioni infruttifere dei soci per far fronte a specifiche necessità;
  7. da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge, ivi comprese le contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.

II patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo del raggiungimento delle finalità del Movimento, anche quali beni a carattere strumentale. E’ vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita del Movimento.

Almeno il cinquanta per cento dell’entrate annuali deve essere destinato all’integrale ripianamento della situazione debitoria nei confronti dei soci che hanno anticipato le relative somme per garantire a Sicilia Vera lo svolgimento delle proprie attività e risultante dall’accertamento effettuato al giorno precedente della celebrazione di ogni congresso.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Le risorse sono ripartite fra Sicilia Vera e i comitati territoriali. I criteri di ripartizione sono determinati dal Comitato esecutivo nel rispetto delle linee guida assunte dal Consiglio federale.

Ogni comitato è dotato di un proprio e distinto fondo comune.

Sono destinati ai comitati territoriali i proventi da ciascuno di essi raccolti grazie a manifestazioni o partecipazioni, le donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente.

 

ART. 12 ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO

L’esercizio sociale inizia l’uno gennaio e finisce il trentuno dicembre.

II Tesoriere predispone nei termini previsti dalla legge il rendiconto relativo all’esercizio dell’anno precedente ed un bilancio preventivo annuale in conformità alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Comitato esecutivo per l’esame. A seguito dell’approvazione del Comitato esecutivo il Rendiconto di esercizio ed il bilancio preventivo annuale sono sottoposti all’approvazione definitiva del Consiglio federale, nei termini previsti dalla legge.

Sicilia Vera assicura la trasparenza e l’accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno, alla gestione economico-finanziaria e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l’accessibilità anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet di Sicilia Vera  sono pubblicati lo statuto, il Rendiconto di esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la Relazione dell’Organo federale di controllo, il verbale di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio federale, nonchè ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.

 

ART. 13 – SCELTA DELLE CANDIDATURE

PER LE ASSEMBLEE RAPPRESENTATIVE

La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene in forma democratica, in base a quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto delle norme di legge.

Le cariche elettive riferite a comuni e Città non capoluogo di Provincia vengono proposte dai comitati comunali competenti mediante l’adozione di motivata deliberazione, e condivise dal Consiglio federale.

Le cariche elettive riferite a Città capoluogo di Provincia ed ai Consigli dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane vengono proposte dal Comitato provinciale competente mediante l’adozione di motivata deliberazione, e condivise dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale delibera la composizione delle liste relative alle consultazioni elettorali regionali, politiche ed europee.

Le modalità di individuazione delle candidature dei soci attivisti che intendono rappresentare Sicilia Vera nelle istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee saranno definite nell’ambito di un apposito regolamento che, principalmente, dovrà  tenere conto della militanza, della capacità organizzativa, dell’esperienza nell’ambito degli enti locali e della pubblica amministrazione, delle capacità manageriali nell’ambito imprenditoriale privato e del gradimento popolare espresso mediante forme di consultazioni preventive.

 

ART. 14 ORGANI SOCIALI

Gli organi di Sicilia Vera sono:

  1. Il Congresso federale
  2. Il Consiglio federale
  3. Il Presidente del Comitato esecutivo
  4. Il Comitato esecutivo
  5. Il segretario federale
  6. Il coordinatore federale
  7. Il tesoriere federale
  8. Il Comitato disciplinare e di garanzia
  9. L’organo federale di controllo.

Sicilia Vera promuove la parità dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (2/3).

Ai  fini del conseguimento  della  rappresentanza delle posizioni minoritarie, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello nazionale e territoriale, alle eventuali minoranze interne dovrà essere assicurata una rappresentanza percentuale nelle quote elettive di tali organismi proporzionale al risultato conseguito in sede congressuale.

Le deliberazioni degli organi sociali debbono constatare da verbale redatto da persona designata all’apertura della seduta a svolgere le funzione di segretario verbalizzante che lo sottoscrive unitamente a chi presiede.

 

ART. 15 – IL CONGRESSO FEDERALE

Il congresso federale è il massimo organo del Movimento e ne definisce ed indirizza la linea politica; è preposto al rinnovo delle cariche sociali previste dal presente statuto ed è competente per le modifiche dello stesso.

Il Congresso federale è convocato dal Segretario federale in via ordinaria ogni tre (3) anni ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Federale o su richiesta del Segretario federale.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Congresso Federale approva le modifiche del presente statuto con il voto favorevole di una maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei presenti.

Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell’apposito regolamento del Congresso.

Il Congresso è disciplinato da apposito regolamento, deliberato, con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti del consiglio federale presenti nell’apposita seduta.

Il Consiglio federale determina il numero totale dei delegati al Congresso federale. Su tale base si procede alla suddivisione degli stessi tra i vari comitati seguendo le modalità previste dall’apposito regolamento congressuale.

Sono membri di diritto e votanti: il Segretario federale, i membri del Consiglio federale, i Segretari provinciali con almeno cento (100) Soci attivisti,  i Parlamentari, i deputati regionali, i Sindaci,  gli Assessori ed i Consiglieri Comunali delle Città capoluogo di provincia, purchè in regola con le norme sul tesseramento dei Soci ambasciatori.

 

ART. 16 – IL CONSIGLIO FEDERALE

Il Consiglio federale determina l’azione generale di Sicilia Vera, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso federale.

Dura in carica tre (3) anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di più della metà dei suoi membri. I membri del consiglio federale decadono dalla carica ipso iure se, senza giustificato motivo, non partecipano o non conferiscono delega ad altro membro regolarmente in carica per almeno due adunanze consecutive.

Il Consiglio federale è composto da:

  1. a) Il Segretario federale;
  2. b) Il Coordinatore federale;
  3. c) Il Tesoriere federale;
  4. d) I membri del Comitato esecutivo;
  5. e) I soci ambasciatori in regola con le norme sul tesseramento;
  6. f) I segretari dei comitati territoriali che abbiano più di cento (100) soci attivisti iscritti.

Il Consiglio è convocato dal segretario federale, almeno una volta l’anno.

In caso di inottemperanza potrà autoconvocarsi mediante richiesta al segretario federale sottoscritta dalla metà più uno dei componenti del consiglio federale.

L’avviso di convocazione dovrà essere pubblicato sul sito internet del Movimento almeno quindici (15) giorni antecedenti la data di convocazione, nonchè trasmesso mezzo PEC ai componenti con il medesimo termine di preavviso.

La convocazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione dell’anno, del mese, del giorno, dell’ora e del luogo della prima e della eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno dodici ore. La riunione può essere svolta anche in un luogo diverso dalla sede sociale o anche con modalità telematica. In tal caso, nella convocazione verrà reso noto di voler sfruttare tale modalità indicando, oltre al giorno, alla data ed all’ora prescelta, anche lo strumento utilizzato (conference call, piattaforma audio-video, videoconferenza), il link o le credenziali necessarie per accedere alla riunione, le modalità con le quali saranno identificati i partecipanti e tracciata la loro partecipazione, nonchè i termini con cui saranno esercitati i diritti di voto.

La seduta del Consiglio federale è valida se sono presenti in prima convocazione almeno il cinquanta per cento (50%) degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli aventi diritto.

Il Consiglio federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Segretario federale vale doppio. Il voto può essere espresso anche per delega scritta. Ogni componente del consiglio federale può esprimere, oltre al proprio voto, non più di due voti per delega.

Il Consiglio Federale:

  1. a) approva il bilancio di previsione ed il rendiconto di esercizio nei termini previsti dalla legge;
  2. b) approva la relazione sulle principali attività ed iniziative intraprese nell’anno precedente;
  3. c) definisce le linee guida per la ripartizione delle risorse tra Sicilia Vera e i comitati territoriali;
  4. d) determina la quota associativa annuale;
  5. e) propone e delibera sulla revoca del coordinatore federale;
  6. f) propone e delibera sulla revoca del tesoriere federale;
  7. g) propone e delibera sulla revoca del segretario federale;
  8. h) propone e delibera sulla revoca del Presidente del Comitato esecutivo;
  9. i) nomina e revoca tre (3) membri tra i suoi componenti del Comitato disciplinare e di Garanzia;
  10. j) delibera, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli intervenuti in carica, sullo scioglimento del Movimento;
  11. k) approva, con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli intervenuti, i regolamenti, ivi incluso il Regolamento congressuale, predisposti dal Comitato Esecutivo;
  12. l) approva, con una maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei presenti, sulle modifiche del simbolo e della denominazione del Movimento;
  13. m) vigila sul comportamento politico dei comitati e delibera l’eventuale commissariamento o lo scioglimento nei casi più gravi;
  14. n) approva il Codice etico.

Il Consiglio federale determina la linea politica anche in relazione alla sottoscrizione di accordi con altri partiti in occasione di consultazione elettorale. In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio federale delibera la composizione delle liste.

In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste.

Stabilisce i criteri generali per la composizione delle liste per le consultazioni elettorali regionali nonchè il numero delle liste elettorali.

 

ART. 17 IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo è composto da ventuno (21) membri eletti dal congresso federale tra i soci attivisti iscritti a Sicilia Vera; cura la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Movimento; è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.

Fanno parte di diritto del comitato esecutivo: il Segretario federale; il Coordinatore federale; il Tesoriere federale.

Il Presidente del Comitato esecutivo è eletto dal Congresso Federale ed allo stesso spetta la rappresentanza legale del Movimento ed è il Responsabile  per il trattamento dei dati personali.

Il Presidente del Comitato esecutivo è coadiuvato nelle sue funzioni dal Vice Presidente del Comitato esecutivo che viene eletto dal Congresso Federale.

In caso di cessazione o impedimento temporaneo del Presidente del Comitato esecutivo il Vice Presidente ne assume le funzioni su indicazione del Segretario federale che dovrà convocare il Congresso federale straordinario per l’elezione del nuovo Presidente del Comitato esecutivo entro centoventi (120) giorni dalla cessazione della carica del Presidente del Comitato esecutivo.

I membri del Comitato esecutivo rimangono in carica per tre anni (3) e decadono dalla carica ipso iure se, senza giustificato motivo, non partecipano o non conferiscono delega ad altro membro regolarmente in carica per almeno due (2) adunanze consecutive.

Il Comitato esecutivo è convocato almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente del Comitato.

L’avviso di convocazione dovrà essere inviato a mezzo PEC che dovrà essere trasmessa ai componenti almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la convocazione.  Nei casi di urgenza, ad insindacabile giudizio del Presidente del Comitato esecutivo,  la convocazione dovrà essere trasmessa con almeno due (2) ore di anticipo rispetto all’orario della convocazione.

La convocazione deve contenere l’ordine del giorno e l’indicazione dell’anno, del mese, del giorno, dell’ora e del luogo della prima o della eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono passare almeno dodici (12) ore. Se si tratta di una convocazione in via d’urgenza, tra la prima e la seconda convocazione, deve trascorrere l’intervallo di un’ora.

La riunione può essere svolta anche in un luogo diverso dalla sede sociale o anche con modalità telematica. In tal caso, nella convocazione verrà reso noto di voler sfruttare tale modalità indicando, oltre al giorno, alla data ed all’ora prescelta, anche lo strumento utilizzato (conference call, piattaforma audio-video, videoconferenza), il link o le credenziali necessarie per accedere alla riunione, le modalità con le quali saranno identificati i partecipanti e tracciata la loro partecipazione, nonchè i termini con cui saranno esercitati i diritti di voto.

La seduta del Comitato esecutivo è valida se sono presenti in prima convocazione almeno i tre quinti (3/5) degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli aventi diritto.

Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente del Comitato vale doppio. Il voto può essere espresso anche per delega scritta. Ogni componente del comitato esecutivo può esprimere, oltre al proprio voto, non più di due voti per delega.

In particolare il Comitato esecutivo:

  1. a) adotta, con la maggioranza assoluta dei componenti intervenuti, i provvedimenti di espulsione dei soci;
  2. b) si pronuncia sui reclami presentati dai soci raggiunti da un provvedimento disciplinare irrogato da parte del Comitato disciplinare e di Garanzia;
  3. c) determina l’ammontare della spesa per le campagne elettorali;
  4. d) determina mediante apposito regolamento la ripartizione delle risorse tra Sicilia Vera e i comitati secondo le Linee guida definite dal Consiglio Federale;
  5. e) provvede ad aprire, trasferire e chiudere sedi secondarie in tutto il territorio nazionale nonchè all’estero presso le località ove hanno sede le istituzioni dell’Unione europea.

Il Comitato esecutivo delibera sulle seguenti materie:

  1. f) l’apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali e tutte le altre attività di natura economico e patrimoniale in conformità con le finalità del movimento nei limiti previsti dal presente Statuto;
  2. g) la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
  3. h) l’assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
  4. i) la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
  5. l) la gestione della contabilità di Sicilia Vera, la redazione del rendiconto e l’adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
  6. m) ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Il Comitato esecutivo formula proposte di modifica del presente Statuto, che sottopone al Congresso federale.

Il Comitato esecutivo predispone i regolamenti attuativi dello Statuto e/o di funzionamento del movimento e li sottopone all’approvazione del Consiglio Federale.

ll Comitato esecutivo riceve semestralmente una rendicontazione da parte dei comitati territoriali che adottano la denominazione “Sicilia Vera” sull’utilizzo dei fondi effettivamente erogati dal Movimento. Può, inoltre, richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario.

 

ART. 18 IL SEGRETARIO FEDERALE

Il segretario federale rappresenta la massima carica politica di Sicilia Vera e viene eletto dal Congresso Federale.

Il Segretario federale si occupa di:

  1. a) promuovere e curare gli indirizzi politici del Movimento ed assumere i poteri decisionali consequenziali;
  2. b) intraprendere ed intrattenere rapporti con le altre forze politiche;
  3. c) proporre la linea politica al consiglio federale.

Il segretario federale dura in carica tre (3) anni, può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

  1. a) ingiustificata inoperosità;
  2. b) indegnità morale;
  3. c) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;
  4. d) inosservanza delle deliberazioni del consiglio federale;
  5. e) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto.

Il Provvedimento di rimozione deve essere proposto dal consiglio federale con la maggioranza di un terzo (1/3) dei propri componenti ed approvato dal medesimo organo con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti in carica.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario federale, il Presidente del Comitato esecutivo convoca il Congresso federale straordinario per l’elezione del nuovo Segretario federale. Il Congresso federale straordinario deve comunque tenersi entro centoventi (120) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario federale. Nelle more della celebrazione del Congresso federale straordinario il Comitato esecutivo nomina, tra i suoi membri, il soggetto che assume transitoriamente le funzioni del Segretario federale.

 

ART. 19 IL COORDINATORE FEDERALE

Il coordinatore federale viene eletto dal Congresso, rappresenta la massima carica organizzativa di Sicilia Vera ed ha i seguenti compiti:

– cura i rapporti con gli Enti;

– propone al Comitato disciplinare e di garanzia eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;

– assume in caso di urgenza ed improrogabile necessità, nelle more della decisione da parte del Comitato disciplinare e di garanzia, provvedimenti cautelari e disciplinari;

– promuove e cura gli indirizzi organizzativi del Movimento  ed assume i poteri decisionali consequenziali;

– propone al Consiglio Federale il commissariamento dei comitati per gravi motivi.

Il coordinatore federale dura in carica tre (3) anni, può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

  1. a) ingiustificata inoperosità;
  2. b) indegnità morale;
  3. c) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;
  4. d) inosservanza delle deliberazioni del consiglio federale;
  5. e) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto.

Il Provvedimento di rimozione deve essere proposto dal consiglio federale con la maggioranza di un terzo (1/3) dei propri componenti ed approvato dal medesimo organo con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti in carica.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Coordinatore federale, il Presidente del Comitato esecutivo convoca il Congresso federale straordinario per l’elezione del nuovo Coordinatore federale. Il Congresso federale straordinario deve comunque tenersi entro centoventi (120) giorni dalla cessazione dalla carica del Coordinatore federale. Nelle more della celebrazione del Congresso federale straordinario il Comitato esecutivo nomina, tra i suoi membri, il soggetto che assume transitoriamente le funzioni del Coordinatore federale.

 

ART. 20 IL TESORIERE FEDERALE

Il tesoriere federale è nominato dal Congresso Federale ed ha i seguenti compiti:

–   accende conti correnti del movimento previa delibera del Comitato Esecutivo;

–   esegue tutte le disposizioni contabili e finanziarie che gli vengano impartite dal Comitato esecutivo;

–   è responsabile della tenuta dei libri sociali, dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese del movimento;

–   predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto di esercizio del movimento che sottopone all’esame del Comitato esecutivo ed all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Federale.

Il tesoriere federale dura in carica tre (3) anni, può essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi:

  1. a) ingiustificata inoperosità;
  2. b) indegnità morale;
  3. c) attività svolta in contrasto con le finalità del presente Statuto;
  4. d) inosservanza delle deliberazioni del consiglio federale;
  5. e) impossibilità, per inabilità fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto.

Il Provvedimento di rimozione deve essere proposto dal Consiglio federale con la maggioranza di un terzo (1/3) dei propri componenti ed approvato dal medesimo organo con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti in carica.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Tesoriere federale, il Presidente del Comitato esecutivo convoca il Congresso federale per l’elezione del nuovo Tesoriere federale. Il Congresso federale straordinario deve comunque tenersi entro centoventi (120) giorni dalla cessazione dalla carica del Tesoriere federale. Nelle more della celebrazione del Congresso federale straordinario il Comitato esecutivo nomina, tra i suoi membri, il soggetto che assume transitoriamente le funzioni del Tesoriere federale.

 

ART. 21 – IL COMITATO DISCIPLINARE E DI GARANZIA

Il Comitato disciplinare e di garanzia è l’organo che assume provvedimenti disciplinari di cui all’art. 23 nei confronti dei soci. Le modalità di deliberazione del Comitato disciplinare e di garanzia sono dettagliate in un apposito regolamento, predisposto dal Comitato esecutivo ed approvato dal Consiglio federale, improntato al rispetto del principio del contraddittorio.

Esso dura in carica tre anni ed è composto dal Segretario federale, dal coordinatore federale e da tre (3) membri nominati dal Consiglio federale tra i suoi componenti.

Il giudizio del Comitato disciplinare e di garanzia è reclinabile al Comitato esecutivo come organo di appello.

Il Comitato disciplinare e di garanzia inoltre:

  1. a) garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l’attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla rappresentanza di genere ed al rispetto delle minoranze interne;
  2. b) si pronuncia sulle controversie insorte tra i comitati;
  3. c) adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello statuto;
  4. d) verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto;
  5. e) propone il provvedimento di espulsione dei soci al Comitato esecutivo.

ART. 22 – L’ORGANO FEDERALE DI CONTROLLO

L’Organo federale di controllo è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti nominati dal Congresso federale. Il Congresso federale sceglie – tra i membri effettivi – il Presidente. I membri dell’Organo federale di controllo sull’amministrazione durano in carica per tre (3) esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa e decadono dalla carica ipso iure se, senza giustificato motivo, non partecipano o non conferiscono delega ad altro membro regolarmente in carica per almeno due adunanze consecutive. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. In caso di revoca e/o di decadenza i membri supplenti subentrano ai componenti decaduti e/o revocati fino alla convocazione del Congresso Federale per la nomina dei Consiglieri e la ricostituzione dell’Organo federale di controllo.

I membri dell’Organo federale di controllo devono essere dotati di idonei requisiti di professionalità e competenza.

L’Organo federale di controllo vigila in conformità alle disposizioni di legge. Esso si riunisce in via ordinaria ogni novanta (90) giorni, anche con modalità telematica, su convocazione del suo Presidente. Interviene alle riunioni del Congresso federale, del Consiglio federale e del Comitato esecutivo, nei casi in cui riceva la relativa convocazione.

L’Organo federale di controllo presenta una propria relazione annuale che è allegata al rendiconto annuale del Movimento.

I membri dell’Organo federale di controllo non possono rivestire altre cariche all’interno del Movimento.

Non possono essere nominati membri dell’Organo federale di controllo coloro che rivestono cariche nei comitati.

Il Consiglio federale vigila sul rispetto di tali requisiti.

 

ART. 23 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

E SANZIONI DISCIPLINARI AI SOCI

Sicilia Vera attraverso gli organi sociali del Movimento e dei comitati vigila sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente statuto e degli statuti dei comitati.

Le sanzioni applicabili nei confronti dei soci sono:

  1. a) il richiamo scritto;
  2. b) il declassamento a Socio simpatizzante;
  3. c) la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci (10) mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte;
  4. d) l’espulsione da Sicilia Vera e dal Comitato territoriale a causa di indegnità o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività di Sicilia Vera o del Comitato territoriale o ne compromettano l’immagine politica.

Per indegnità si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio di Sicilia Vera e del comitato territoriale offrendone un’immagine non consona ai relativi principi ispiratori del Movimento.

Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l’attività di Sicilia Vera o del comitato territoriale si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti, anche omissivi, danneggi oggettivamente l’azione politica di Sicilia Vera o del comitato territoriale, ovvero cerchi di comprometterne l’unità o il patrimonio ideale.

L’organo competente all’irrogazione delle sanzioni è il Comitato disciplinare e di garanzia, nel caso dell’espulsione il provvedimento disciplinare è proposto al Comitato esecutivo che lo adotterà a maggioranza degli intervenuti.

Ogni organo collegiale può richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio iscritto al territorio di competenza relazionando per iscritto sulle motivazioni e i fatti utili al giudizio.

L’organo richiedente deve contestualmente inviare copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio e delle suddette motivazioni tramite PEC al socio interessato che potrà presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione entro dieci (10) giorni, dopo aver consultato gli atti relativi al procedimento.

E’ facoltà del Comitato disciplinare e di garanzia comminare un provvedimento differente rispetto a quello richiesto.

L’organo giudicante procederà all’accertamento dei fatti e all’audizione entro il termine di trenta (30) giorni del socio deferito che ne abbia fatto richiesta.

L’eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime il Comitato disciplinare e di Garanzia dallo svolgere le attività indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito.

Sulle decisioni del Comitato disciplinare e di garanzia è ammesso reclamo al Comitato esecutivo entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della decisione.

Il Comitato esecutivo entro sessanta (60) giorni dalla ricezione del reclamo può accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato.

Scaduti i termini le decisioni sono definitive.

La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali è di competenza del Comitato disciplinare e di garanzia su richiesta del Consiglio direttivo del Comitato competente.

 

ART. 24 SIMBOLO E DENOMINAZIONE

Il simbolo dell’movimento  Sicilia Vera è rappresentato da un cerchio di colore blu con lo sfondo interno di colore azzurro nella parte superiore a sfumare verso la parte inferiore nel color celeste, contenente, nella parte superiore del cerchio al primo livello, la parola a carattere maiuscolo “SICILIA” di colore giallo contornato di blu, seguito, al secondo livello, dalla parola in corsivo “Vera” in colore giallo contornato di blu; nella parte centrale del cerchio la rappresentazione geografica della Sicilia di color rosso con al centro il mitico “triscele di Sicilia” delineato in color nero; nella parte inferiore del cerchio è presente in color blu contornato di bianco la seguente frase “VERSO UNA ECONOMIA REGIONALE AUTONOMA” posizionata lungo i bordi interni del cerchio da sinistra verso destra.

In allegato al presente statuto, allegato a), è riprodotto il simbolo a colori in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio di dieci centimetri, l’altro da un cerchio dal diametro di tre centimetri e la denominazione del Movimento che sarà utilizzato, tranne diverse e concordate modifiche, per le competizioni elettorali.

 

ART. 25 LIBRI SOCIALI

I Libri Sociali, fermo restando, quanto richiesto dalle normative vigenti, sono:

– il libro delle deliberazioni del Consiglio federale;

– il libro delle deliberazioni del Comitato esecutivo;

– il libro delle Determinazioni Federali;

– il libro dei soci tenuto su supporto informatico ed ogni anno stampato e firmato rispettivamente dal Coordinatore federale e dal Presidente del Comitato esecutivo.

 

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sicilia Vera garantisce i diritti di riservatezza, identità personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento UE2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e delle direttive e provvedimenti del garante per la protezione dei dati personali.

Il responsabile per la protezione dei dati personali è il Presidente del Comitato esecutivo.

Le modalità di utilizzo dei dati sono rese note agli interessati in sede di rilascio dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE2016/679.

 

ART. 27 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

IN CASO DI SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’movimento  il suo patrimonio dovrà essere devoluto a dei movimento con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

La quota di partecipazione non è trasmissibile e non è rivalutabile.

E’ espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita del movimento, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla Legge.

 

ART. 28 – NORMA TRANSITORIA

Fino alla celebrazione del prossimo congresso di Sicilia Vera, al momento dell’approvazione del presente Statuto vengono transitoriamente nominati:

1) il Segretario federale;

2) il Coordinatore federale;

3) il Tesoriere federale;

4) il Presidente del comitato esecutivo;

5) il Comitato esecutivo

L’Organo Federale di controllo sarà nominato entro il 31  gennaio 2022 nell’ambito dei soci attivisti in regola con le modalità di affiliazione al 31 dicembre 2021.

Il Consiglio Federale fino alla celebrazione del prossimo congresso, sarà composto, dal 1 gennaio 2022 in avanti, da coloro che si assoceranno a Sicilia Vera entro il 31 dicembre 2021.

Il Comitato esecutivo sarà composto da cinque (5) membri e assumerà transitoriamente tutte le decisioni previste dal presente statuto ivi incluse quelle del Consiglio Federale fino all’insediamento del nuovo consiglio federale composto dai soci risultanti al 31 dicembre 2021.

Il prossimo congresso di Sicilia Vera sarà celebrato entro il 31 agosto 2022.

Il presente testo, approvato nell’assemblea generale dei soci di Sicilia Vera del 1 ottobre 2021 entra immediatamente in vigore.