TESSERAMENTO SICILIA VERA 2018

REGOLAMENTO

Art. 1

Il presente regolamento approvato dal Consiglio federale  contiene le modalità di tesseramento e le incompatibilità e decadenze dalla qualifica di socio per la campagna tesseramento finalizzata alla celebrazione del congresso dell’associazione Sicilia Vera.

Art. 2

Il Garante del Tesseramento è Giuseppe Lombardo Presidente Federale di Sicilia Vera

Art. 3

Le iscrizioni all’associazione Sicilia Vera sono aperte dalle ore 8:00 del 30 gennaio alle ore 23:59 del 16 febbraio 2018 e sono rivolte agli uomini e donne che hanno già compiuto quattordici anni di età e non hanno subito, nell’ultimo quinquennio, condanne definitive superiori a due anni di reclusione effettiva.

 

Art. 4

Le iscrizione possono essere effettuate esclusivamente on line accedendo al sito www.siciliavera.com sezione tesseramento mediante la compilazione e l’invio dell’apposito modello con l’allegazione della seguente documentazione:

  • Copia documento di un valido documento di riconoscimento;
  • Copia del tesserino codice fiscale o tessera sanitaria;
  • Autocertificazione sulle informazioni professionali e personali;
  • Copia versamento di € 30,00 per i richiedenti maggiorenni socio attivista;
  • Copia versamento di € 30,00 per i richiedenti socio ambasciatore;
  • Copia versamento di € 20,00 per i richiedenti maggiorenni socio simpatizzante;
  • Copia versamento di € 10,00 per i richiedenti minorenni;

 

Art. 5

Le iscrizioni correttamente effettuate con le procedure di cui al precedente punto 2 e non contestate dal garante del Tesseramento entro le ore 20:00 del 17 febbraio 2018 rappresenteranno la base associativa per il congresso già convocato per domenica 18 febbraio 2018 ore 9:00 a Messina presso il Cineauditorium Fasola via San Filippo Bianchi 30.

 

ART. 6 – SOCI

I       soci di Sicilia Vera sono i siciliani, ovunque residenti, che abbiano compiuto i quattordici anni di età e che condividono i principi dell’associazione espresse nel suo statuto pubblicato sul sito di Sicilia Vera.

II      numero dei soci è illimitato e sono suddivisi nelle seguenti tipologie:

– Socio attivista è colui che si impegna a  contribuire all’attuazione   dei  principi  statutari di Sicilia Vera mediante la  propria personale e gratuita collaborazione, con il versamento annuale della quota associativa o di altre eventuali contribuzioni volontarie una tantum per specifiche iniziative, con la candidatura alle competizioni elettorali nelle liste predisposte dall’associazione o in rappresentanza dell’ associazione in liste predisposte congiuntamente con altri partiti o movimenti, con la partecipazione a tutte le attività dell’associazione usufruendo di tutti i servizi e vantaggi derivanti dal rapporto di affiliazione e con l’uso senza alcuna limitazione, se non espressamente prevista, dei beni strumentali dell’associazione;

– Socio simpatizzante è colui che è iscritto anche ad altri movimenti o partiti politici e che si affilia a Sicilia Vera perché ne condivide i principi ed i valori ed intende contribuire a sostenerne le attività collaborando saltuariamente o contribuendo economicamente per specifiche iniziative.

I soci simpatizzanti non possono essere candidati nelle liste di Sicilia Vera o ricoprire incarichi di rappresentanza politica negli organi dell’associazione ma hanno il diritto di essere informati delle attività dell’associazione e partecipare a tutte le iniziative usufruendo delle medesime possibilità ed agevolazione riservate per i soci sostenitori. La partecipazione dei soci simpatizzanti all’assemblea dei soci è meramente consultiva e non concorre alla determinazione dei quorum di validità dell’assemblea.

– Socio ambasciatore   è il socio attivista che riveste cariche pubbliche istituzionali nelle autonomie locali, nel parlamento siciliano, italiano ed europeo. Gli ambasciatori sono i responsabili dell’attuazione dei principi di buon governo nelle istituzioni che rappresentano i valori e connotano l’azione politica di Sicilia Vera. Gli ambasciatori, per l’espletamento del proprio mandato, hanno il diritto di usufruire di tutte le relazioni politiche e sociali e dei servizi di segreteria che Sicilia Vera ha avuto la capacità di creare nel tempo. Gli ambasciatori sono tenuti, oltre agli obblighi ed ai doveri già previsti per i soci attivisti, a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati periodicamente dall’associazione e devono contribuire alle complessive attività versando periodicamente il seguente contributo:

  • Il 10% dell’indennità lorda, compreso l’eventuale trattamento di fine mandato, prevista dalle normative vigenti in base alle fasce di popolazione per il ruolo istituzionale ricoperto nelle autonomie locali;
  • Il 20% dell’indennità lorda, compreso l’eventuale trattamento di fine mandato, prevista dalle normative vigenti per il ruolo istituzionale ricoperto nei parlamenti o negli organi di governo regionale, nazionale o europeo;
  • Un contributo straordinario non superiore al 10% dell’indennità annuale lorda riscossa o da riscuotere per il ruolo istituzionale ricoperto nelle autonomie locali al fine di contribuire alle spese delle campagne elettorali sovracomunali ove Sicilia Vera sia presente con proprie liste e/o con liste composite e/o con propri candidati in altre liste.
  • Un contributo straordinario non superiore al 20% dell’indennità annuale lorda riscossa o da riscuotere per il ruolo istituzionale ricoperto nei parlamenti o negli organi di governo regionale, nazionale o europeo al fine di contribuire alle spese delle campagne elettorali sovracomunali ove Sicilia Vera sia presente con proprie liste e/o con liste composite e/o con propri candidati in altre liste.

Le predette modalità di contribuzione da parte degli ambasciatori saranno dettagliatamente disciplinati da un apposito regolamento e da specifici accordi che dovranno essere stipulati tra Sicilia Vera e gli stessi ambasciatori.

Sicilia Vera articola la propria attività di proselitismo mediante la partecipazione dei soci alle attività dei “comitati”   territoriali e/o tematici di cui all’art. 5 dello statuto.

I soci devono versare la quota annuale associativa e sottoscrivere la relativa domanda di adesione di rinnovo annuale della tessera identificativa dell’affiliazione.

Con la domanda di adesione annuale i soci confermano l’accettazione dello statuto e degli eventuali regolamenti statutari di Sicilia Vera.

La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell’adesione comporta la perdita della qualità di socio.

La perdita della qualifica di socio non comporta la decadenza del medesimo da obblighi o contribuzioni economiche precedentemente assunti all’atto della sottoscrizione della domanda di adesione o all’atto di una designazione o accettazione di candi­datura nelle liste promosse da Sicilia Vera.

 

ART. 7 – COMITATI

L’articolazione territoriale di Sicilia Vera (provinciale, comunale, comprensoriale, tematica) è rappre­sentata da associazioni rette da un proprio statuto e contraddistinte con un proprio codice fiscale e/o partita I.V.A. denominate “comitati”   con la specificazione del livello territoriale seguita dalla sigla Sicilia Vera ed il nome dell’ambito territoriale di riferimento. Gli organi statutari dei comitati comunque denominati sono:

  1. L’Assemblea dei Soci.
  2. La Segreteria.
  3. Il Portavoce.

Gli statuti dei comitati nell’ambito della propria autonomia organizzativa possono prevedere altri organi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nei precedenti punti.

La costituzione e gli statuti dei comitati, comunque denominati, devono sostanzialmente uniformarsi alle norme previste dallo Statu­to ed al regolamento attuativo che ne disciplina il relativo funzionamento.

I       comitati hanno un proprio fondo comune e proprie risorse economiche in quanto sono dotati di autonomia amministrativa e contabile rispetto a Sicilia Vera ed agli enti promossi dalla stessa.

Sicilia Vera non risponde delle obbligazioni assunte a qualunque titolo dai comitati.

I       responsabili legali e gli organi decisionali dei comitati dovranno rispondere con il proprio fondo comune e/o in proprio di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto del comitato dagli stessi rappresentato.

Ogni comitato, fermo restando il rispetto del presente Statuto e dei regolamenti statutari, è autonomo nel determinare la propria attività associativa e politica in funzione della qualifica organizzativa attribuitagli e compatibilmente con le altre attività proposte dagli altri comitati purché non in contrasto con i principi generali deliberati dal congresso e dagli organi di Sicilia Vera.

 

ART. 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Il cinquanta per cento dell’entrate annuali deve essere destinato all’integrale ripianamento della situazione debitoria nei confronti dei soci che hanno anticipato le relative somme per garantire a Sicilia Vera lo svolgimento delle proprie attività e risultante dall’accertamento effettuato al giorno precedente della celebrazione di ogni congresso.

L’istituzione dei comitati provinciali di Sicilia Vera possono essere autorizzati previa apertura del tesseramento ed al raggiungimento di almeno il seguente numero di soci diffuso in almeno 1/3 dei comuni ricadenti nella medesima provincia:

  • duecento soci, di cui almeno il 50% attivisti, per le province di Messina, Catania, Palermo;
  • cento soci, di cui almeno il 50% attivisti, per le province di Agrigento, Trapani, Siracusa;
  • cinquanta soci, di cui almeno il 50% attivisti, per le province di Ragusa, Enna e Caltanissetta;

L’istituzione dei comitati comunali di Sicilia Vera possono essere autorizzati previa apertura del tesseramento ed al raggiungimento di almeno il seguente numero di soci:

  • 20 soci, di cui almeno il 50% attivisti, per i comuni fino a 3.000 abitanti;
  • 40 soci, di cui almeno il 50% attivisti, per i comuni fino a 10.000 abitanti;
  • 60 soci, di cui almeno il 50% attivisti, per i comuni fino a 30.000 abitanti;
  • 80 soci, di cui almeno il 50% attivisti, per i comuni fino a 100.000 abitanti;
  • 100 soci, di cui almeno il 50% attivisti, per i comuni fino a 200.000 abitanti;
  • 150 soci, di cui almeno il 50% attivisti, per i comuni fino a 300.000 abitanti
  • 200 soci, di cui almeno il 50% attivisti, per i comuni oltre i 3000.000 abitanti;